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Incentivo assunzioni soggetti “NEET” – “Not (engaged in) Education, Employment or Training”

incentivo assunzione neet 2023

Riportiamo di seguito un estratto del comunicato di Fipe Confcommercio – Federazione Nazionale Pubblici Esercizi relativo agli incentivi per l’assunzione di soggetti NEET.

L’incentivo per l’assunzione di soggetti NEET

In attuazione dell’art. 27 del Decreto lavoro, è riconosciuto, nei limiti delle risorse previste dall’art. 3 del Decreto ANPAL in esame, un incentivo ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) di cui all’art. 2 del Decreto ANPAL in esame.

L’incentivo sopra esposto è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

La principale novità ha riguardato, in particolare, l’interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, per la cui ipotesi il paragrafo 2.7, del citato Provvedimento, ha previsto una nuova funzionalità, stabilendo quanto segue: “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura

Fruizione dell’incentivo

L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. L’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti di cui all’art. 1 del Decreto ANPAL in esame, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito.

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