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Tassazione delle mance percepite in strutture ricettive e pubblici esercizi

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, relativo alla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023).

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Ambito Oggettivo e Soggettivo per la tassazione delle mance

La norma della Legge di Bilancio 2023 prevede, per le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro»

La suddetta tassazione sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Tanto premesso l’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Modalità di calcolo per la tassazione delle mance

La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

La circolare evidenzia, inoltre, che il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia e pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Per ulteriori dettagli consigliamo di consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023.

Per ogni necessità i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione.

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