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DPCM 10 Aprile 2020: Entra in vigore il nuovo Decreto del Governo

Entrano in vigore da oggi le misure presenti nel DPCM 10 Aprile 2020, volte al contenimento dell’Emergenza epidemiologica Coronavirus COVID-19, sul territorio nazionale.

Le disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Tra i punti salienti, inerenti il nostro comparto, troviamo:

  • Sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. L’allegato 1 comprende gli stessi prodotti dell’allegato 1 al DPCM dell’11 aprile cui sono aggiunti: il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto;
  • Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM dell’11 marzo 2020;
  • Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per un’informazione più approfondita vi invitiamo a leggere il testo integrale del Decreto al quale potete accedere CLICCANDO SUL PULSANTE CHE TROVATE DI SEGUITO.

Per ogni necessità i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione.


DPCM 10 APRILE 2020 – DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

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