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Super Green Pass: conversione in Legge del Decreto

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, relativo alle novità introdotte a seguito della conversione in legge del decreto relativo al sul Super Green Pass.

La legge, entrata in vigore il 21 novembre u.s., ha confermato i contenuti iniziali del decreto legge n.127 – su cui si è riferito con nota del 22 settembre u.s. – apportando alcune modifiche che si illustrano di seguito, con riserva di ulteriori approfondimenti da parte degli uffici tecnici.

Le modifiche introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto

È stato specificato, con riferimento al settore privato, che l’ambito dei soggetti che svolgono attività di formazione comprende anche i discenti.
Si ricorda, invece, che non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

È stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa. Questa disposizione è stata oggetto di una Segnalazione che il Garante Privacy ha inoltrato a Governo e Parlamento nel corso dell’esame del provvedimento in Senato. Su tale segnalazione si tornerà con apposita nota di approfondimento dei settori tecnici.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata
l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada durante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell’obbligo di esibizione del Green pass e può
permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

I datori di lavoro, pubblici e privati, potranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19, dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

La certificazione in esame viene rilasciata in caso di “avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il sito ufficiale del Governo cliccando sul link che trovate di seguito.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento o supporto nell’applicazione della normativa.


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