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Recupero/Compensazione canone RAI 2021

recupero compensazione canone rai 2021

Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, la quale ci informa sulle misure di recupero o compensazione del canone RAI versato.

Si ricorda che il Decreto “Sostegni” ha previsto che, per l’anno 2021, le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo.

Cosa fare se si è già versato il canone RAI 2021

Se il versamento è stato effettuato entro il 22 marzo 2021, l’importo potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

Se il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, l’importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021;

in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1° gennaio 2022, potrà ancora essere presentata istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 ad abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.

AGGIORNAMENTO 24/01/2022

L’Agenzia delle Entrate, accogliendo le sollecitazioni di Confcommercio, ha diramato le istruzioni necessarie per procedere alla compensazione, di seguito riepilogate.

Per coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo:

“6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Se, invece, il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo viene imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.

In caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1° gennaio 2022, la Rai ammette la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento o supporto nell’applicazione della normativa.


Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

Viale del Lavoro 4 – 45100 Rovigo (RO)

tel.: 0425/403511 – 0425/403508

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