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Lavoro autonomo occasionale: nuova comunicazione preventiva

comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale

Riportiamo di seguito un aggiornamento di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia relativo al nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro circa le prestazioni di lavoro autonome occasionali.

La comunicazione preventiva per lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione del decreto Fiscale sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste – per svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale – è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva tramite sms o email da parte del committente all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio compreso.

Le sanzioni

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento o supporto.


Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

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