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Certificazioni Verdi ed Eventi: il comunicato di FIPE

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Riportiamo di seguito il comunicato di FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, relativa alle certificazioni verdi per lo svolgimento di eventi.

Come noto, a partire dal 15 giugno 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis” (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), in zona gialla, torneranno a esser consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, alla duplice condizione che: siano rispettate le specifiche misure di prevenzione stabilite nei protocolli e nelle linee guida di settore ed i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021 c.d. “Riaperture”.

Quanto a quest’ultima prescrizione, è bene, anzitutto, precisare che la stessa – come chiarito con un comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso 29 maggio – deve essere applicata anche nelle Regioni collocate in zona bianca (in cui tali eventi risultano già consentiti).

Ciò premesso, sono pervenute alla Federazione diverse richieste di chiarimento in merito alla concreta gestione degli ingressi ai predetti eventi, atteso che dal tenore della norma non emerge con chiarezza chi debba essere il soggetto preposto alla verifica concernente il possesso di una delle certificazioni verdi.

Già nelle scorse settimane la Federazione ha avviato diverse interlocuzioni con le Istituzioni competenti, chiedendo alle stesse di offrire gli opportuni chiarimenti e soprattutto proponendo l’opzione interpretativa più ragionevole (nonché maggiormente sostenibile per il sistema), secondo cui tale controllo, anche in considerazione delle implicazioni sul trattamento delle informazioni ivi contenute, non potrebbe competere all’organizzatore/esercente, bensì alle sole autorità di pubblica sicurezza, come, peraltro, è stato affermato – sebbene con riferimento al tema degli spostamenti interregionali – dal Ministero della Salute con nota di chiarimento del 6 maggio 2021, espressamente richiamata nel Provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali alla Regione Campania in merito all’uso delle certificazioni verdi Covid-19.

In ordine al tema in commento, occorre precisare che è in corso di approvazione il DPCM, di cui all’art. 9, comma 10 del D.L. “Riaperture”, recante attuazione della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass – su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha già formulato il proprio parere in data 9 giugno – con il quale, tra l’altro, in base alla norma da ultimo citata, dovranno essere indicati precipuamente i soggetti deputati al controllo delle certificazioni e le modalità con le quali potrà avvenire tale verifica.

Nelle more di questo provvedimento, può essere suggerito agli organizzatori/gestori dell’evento di informare gli ospiti della vigenza dell’obbligo in parola, facendo sottoscrivere ai partecipanti una dichiarazione in cui si afferma di essere a conoscenza della suindicata prescrizione. Tale dichiarazione potrebbe essere inserita nel documento che gli invitati sottoscrivono per consentire la conservazione dei propri dati per un periodo di 14 giorni, in ottemperanza all’obbligo di cui alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021.


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