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Apprendistato professionalizzante: Obblighi formativi

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Riportiamo di seguito comunicato di Confcommercio Unione Metropolitana Venezia Rovigo relativo agli obblighi formativi inseriti nel contratti di apprendistato professionalizzante.

Obblighi formativi nel contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante, con il quale è possibile assumere giovani tra i 18 e i 29 anni di età, prevede l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro. L’apprendistato è il contratto di lavoro più conveniente sia perché permette un inquadramento inferiore rispetto a quello di un lavoratore qualificato, con risparmio economico sulla retribuzione, sia perché prevede la decontribuzione per tutti gli anni di apprendistato e per il primo anno di qualifica.

Queste condizioni sono possibili perché il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista, caratteristica per la quale il datore di lavoro è obbligato alla remunerazione e alla formazione sia in aula (formazione trasversale) sia in azienda (formazione specialistica cosiddetta interna).

La formazione interna aziendale, prevista dal Piano Formativo Individuale, viene effettuata a cura del datore di lavoro e deve essere annotata in un apposito registro. Deve cioè essere formalizzata in maniera che possa essere opposta agli organi di controllo qualora ne richiedano l’esibizione.

Questo aspetto non deve essere sottovalutato in quanto la mancata prova dell’adempimento all’obbligo formativo da parte dell’azienda comporta il rischio di riqualificazione del contratto di lavoro con recupero da parte dell’Inps di tutti i contributi non versati e con rischio di vertenza del dipendente che potrebbe vantare un rapporto di lavoro qualificato dal momento dell’assunzione.

Rispetto al singolo obbligo formativo interno aziendale i nostri Uffici rimangono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

Viale del Lavoro 4 – 45100 Rovigo (RO)

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