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Tabacchi, sale l’aliquota

Via libera del Consiglio dei ministri, al decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi, che discende dalla delega conferita al Governo a definire un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Per quanto riguarda i tabacchi, il decreto modifica il regime di imposizione della cosiddetta ‘accisa minima’, che nei fatti esiste ormai solo sul piano formale, tenuto conto delle ripetute pronunce di sua disapplicazione, e assicura il mantenimento dell’attuale gettito erariale.
Lo schema prevede un ‘onere fiscale minimo’, l’accisa più Iva, pari a 170 euro il chilogrammo.
Questa previsione risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l’alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso.
Il provvedimento pertanto eleva l’aliquota dal 58,6 per cento al 58,7%, con un leggero inasprimento fiscale. Il decreto prevede anche la modifica dell’accisa minima del ‘tabacco trinciato fino’ per arrotolare le sigarette, con l’applicazione di un’accisa minima pari a euro 115 il chilogrammo.
Oggi l’accisa minima è pari a euro 105,30 il chilogrammo.
Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, il testo introduce la nuova categoria dei ‘tabacchi da inalazione senza combustione’, per i quali prevede una disciplina specifica, sia rispetto alle normali sigarette sia rispetto ai prodotti per l’inalazione senza combustione di sostanze diverse dal tabacco già in commercio. Per questi prodotti si prevede una tassazione calibrata su quella che grava sulle sigarette, attraverso l’introduzione diun’accisa pari al 50% di quella che grava sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale. La minore tassazione si giustifica considerando la minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali.
Per quanto riguarda le sigarette elettroniche e liquidi da inalazione diversi dal tabacco che non hanno funzione medica, lo schema di decreto legislativo rivede anche la tassazione dei liquidi, che non hanno una funzione medica,immessi nelle cosiddette ‘sigarette elettroniche’.