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DPCM 11 Marzo 2020: Aggiornamenti per i Pubblici Esercizi

Il DPCM dell’11 Marzo 2020 ha disposto FINO AL 25 MARZO 2020: “la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Per quanto riguarda i Pubblici Esercizi con annessa vendita di Generi di Monopolio quali tabacchi, giochi ecc., si precisa che l’attività relativa al Bar È SOSPESA mentre può continuare quella legata ai monopoli.

Come ulteriore approfondimento riportiamo l’articolo riportato da FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo, pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha deciso di adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19 ancor più restrittive rispetto a quelle già previste con i DPCM dell’8 e del 9 marzo.

Le nuove misure riguardano in particolare anche il settore dei pubblici esercizi: su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) già dalla data odierna e fino al 25 marzo.

Il provvedimento, tuttavia, chiarisce che

  • Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • Rimangono consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Per completezza, è bene sottolineare che il Decreto prevede anche la sospensione di altre attività, tra cui le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1), e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con la sola eccezione delle attività di lavanderia e servizi di pompe funebri e attività connesse.

Inoltre, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali vengono raccomandati:

  • Il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • L’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti di flessibilità contrattuale;
  • La sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • L’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • Lo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

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