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Deliberazione Regione Veneto “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 05 MAR 2013 “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. Finanziamenti agevolati di importo limitato.”

Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si introduce, allinterno del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 5 del 2001, articolo 23, una nuova modalità di finanziamento agevolato alle PMI, in particolare appartenenti al settore industria, commercio e servizi, di importo limitato e con procedura informatizzata.

L’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

L’attuale fase di recessione è caratterizzata, tra altre criticità, dalla generale stretta creditizia nei confronti, in particolar modo, delle piccole e micro imprese, che rappresentano numericamente la quasi totalità del sistema imprenditoriale del Veneto.

In tale contesto, la Regione del Veneto ha posto in atto, già dal 2009, un pacchetto di misure speciali anticrisi volte a sostenere, in via straordinaria e sperimentale, il finanziamento del fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese a supporto della loro ordinaria gestione del capitale circolante.

Tali misure hanno riguardato la messa a punto di nuove implementazioni dell’operatività dei fondi di rotazione vigenti, affidati in gestione alla Società Veneto Sviluppo SpA, i quali vennero approntati, con normative specifiche, in funzione di esigenze d’investimento per lo sviluppo aziendale e tipiche delle fasi di crescita economica, quindi diverse da quelle odierne.

Peraltro, il carattere finanziario della crisi ha fatto emergere, da un lato, la necessità di offrire ulteriori possibilità di reperimento di mezzi finanziari agevolati per facilitare maggiormente le imprese di piccole dimensioni nella gestione del capitale circolante con riferimento particolare alle esigenze di entità contenuta e di breve durata e, dall’altro, la necessità di accompagnare tale ulteriore possibilità con il miglioramento delle modalità di accesso, attraverso il coinvolgimento di una rete sempre più estesa e qualificata di soggetti operanti nel settore finanziario, e di istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa di riferimento.

Si è, quindi, valutata, anche su sollecitazione del sistema imprenditoriale, l’opportunità di introdurre un nuovo livello di operatività del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, consistente in un intervento che riguarda i “finanziamenti agevolati d’importo limitato” supportato da procedure snelle e facilitate, in linea con gli orientamenti dell’amministrazione regionale in materia di semplificazione e sburocratizzazione, per esigenze di liquidità aziendale e tenuto conto di quanto previsto dai “Criteri di operatività del fondo di rotazione per la Concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese del settore secondario e terziario (Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23)” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e dal “Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a fronte delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.” di cui alla deliberazione n. 676 del 17 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Le imprese artigiane sono tenute a richiedere l’agevolazione sui “finanziamenti agevolati di importo limitato”, secondo quanto previsto da specifico provvedimento, a valere sul Fondo di rotazione per l’artigianato di cui dell’art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.

L’introduzione di questo nuovo livello di operatività con riferimento al fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, per le piccole e medie imprese del settore commercio e dei servizi, incontra le stesse problematicità che già si erano presentate nella definizione delle misure anticrisi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 2012 e derivanti dal vincolo di destinazione di tale fondo all’utilizzo esclusivo per gli investimenti, previsto dagli articoli 1 e 9 della medesima legge.

Analogamente a quanto già disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 3 luglio 2012 recante” Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole medie imprese”. Criteri di operatività del fondo di rotazione. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni. “. al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra le PMI appartenenti a settori di attività diversi, ma che presentano uguali esigenze finanziarie, si propone di ricondurre la tematica in esame nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001 finalizzata a concedere finanziamenti agevolati a beneficio, si cita testualmente, delle “piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative“ (articolo 23, comma 2). Si propone, pertanto, di agevolare le PMI del settore commercio e dei servizi, come individuate dalla legge regionale n. 1 del 1999 in quanto appartenenti alla più ampia classe del settore terziario, con le risorse a disposizione del Fondo di cui alla legge regionale n. 5 del 2001, limitatamente alle finalità della presente misura.

Premesso quanto sopra, si elencano di seguito i punti caratterizzanti lo strumento agevolativo dei “Finanziamenti d’importo limitato”:

a) l’introduzione di un nuovo scaglione di finanziamento, a partire da € 10.000,00 (diecimila) fino ad € 50.000,00 (cinquantamila) avente durata massima di rimborso pari a 5 anni, compreso il preammortamento massimo di 12 mesi;

b) fatta salva la possibilità da parte della PMI di presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo anche per il tramite delle banche finanziatrici convenzionate, le domande di agevolazione vanno presentate dai legali rappresentanti delle PMI ai Confidi che abbiano sottoscritto apposita convenzione con Veneto Sviluppo S.p.A., vigilati dalla Banca d’Italia, come definiti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono attività di intermediari finanziari, vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), sostituito con il vigente articolo 106 del T.U.B., per effetto dell’articolo 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento;

c) i Confidi convenzionati presenteranno a Veneto Sviluppo S.p.A., esclusivamente per il tramite di apposita procedura informatica, le domande di intervento complete della documentazione richiesta, comprensiva della delibera bancaria, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle domande medesime, previa verifica in ordine alla sussistenza, con riferimento all’impresa richiedente, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, nonché in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, escludendo in particolare le domande aventi le seguenti caratteristiche:

c.1) domande presentate da imprese con bilanci (o documentazione contabile-fiscale equivalente) consecutivamente in perdita negli ultimi tre esercizi, o da soggetti comunque definibili “imprese in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria;

c.2) domande presentate per importi di finanziamento agevolato superiori al 120% del fatturato dell’ultimo esercizio (come riveniente dai medesimi documenti di cui al punto c.1).

Alla data di presentazione da parte dell’impresa della domanda, completa della documentazione richiesta, comprensiva della delibera bancaria, il Confidi rilascerà una comunicazione attestante il ricevimento della domanda con indicazione del numero di protocollo e l’attribuzione del numero di pratica e da tale data decorrerà a carico del Confidi il termine di 15 giorni per il successivo inoltro alla Veneto Sviluppo S.p.A;

d) Veneto Sviluppo S.p.A. procede alla delibera di ammissione delle domande entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di finanziamento da parte del Confidi, attestante l’esito positivo delle verifiche effettuate. Successivamente procede all’erogazione della quota pubblica alla Banca finanziatrice in conformità alla disciplina regionale di riferimento e secondo le modalità in uso;

e) la documentazione cartacea rimarrà depositata presso i Confidi convenzionati a disposizione delle verifiche e dei controlli di legge;

f) Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito dell’apposita convenzione di cui alla precedente lettera b), provvede a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell’accordo, qualora a seguito di verifica vengano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività da parte del Confidi, che saranno puntualmente definite nella convenzione medesima;

g) Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l’operatività dello strumento agevolativo in oggetto, ed in particolare l’attività di ciascun Confidi convenzionato ed a fornirne periodicamente comunicazione alla Direzione Regionale Industria e Artigianato e Direzione Regionale Commercio.

Veneto Sviluppo S.p.A. procederà alla verifica a campione sulle operazioni di agevolazione ai sensi della normativa vigente.

Al fine di assicurare l’immediata operatività del presente strumento agevolativo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’odierno provvedimento, all’adeguamento delle procedure informatiche, all’approvazione dello schema di convenzione di cui alla precedente lettera b) ed alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’informazione relativa al nuovo strumento agevolativo “Finanziamenti d’importo limitato”.

Consideratane specificità e sperimentalità, la strumentazione è attiva fino al 30 giugno 2014, fatta salva eventuale proroga da stabilirsi con successivo provvedimento della Giunta Regionale.

Per quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio ai “Criteri di utilizzo e modalità di gestione” di cui all’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e al “Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a fronte delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.” di cui alla deliberazione n. 676/2012 e successive modifiche e integrazioni.

I regimi applicabili alle agevolazioni concesse sui “Finanziamenti di importo limitato”, ossia il Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 riguardante il regime “de minimis” e il Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al regime “di esenzione per categoria”, sono i medesimi previsti per le tipologie di ammissibilità in quanto compatibili.

Fermo restando che l’attività della Finanziaria regionale non comporta alcun onere a carico dell’impresa richiedente, la Convenzione tra Veneto Sviluppo e il Confidi dovrà prevedere l’impegno di quest’ultimo ad utilizzare le migliori condizioni commissionali applicabili tempo per tempo, a carico dell’impresa. In particolare, le eventuali commissioni a carico dell’impresa, applicate dal Confidi convenzionato per l’attività di presentazione e perfezionamento della domanda di agevolazione, non potranno essere superiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del finanziamento richiesto ed, in ogni caso, fino ad un massimo di euro 200,00. Veneto Sviluppo provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei Confidi convenzionati.

Considerata la massima urgenza e la priorità di attuazione del presente provvedimento, nonché la temporaneità del medesimo, atteso altresì che lo strumento agevolativo introdotto dal presente provvedimento, al fine di essere reso operativo, richiede tempi tecnici predefiniti e decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione della presente deliberazione, si dispone l’acquisizione in via successiva del previsto parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l’art. 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO il Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 riguardante il regime “de minimis”;

VISTO il Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al regime “di esenzione per categoria”;

VISTO l’art. 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, (T.U.B.), come sostituito dall’art. 7 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’art. 7 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 14;

VISTA l’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, in particolare gli articoli 1, 6 e 9;

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, in particolare l’articolo 23, comma 3;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 676 del 17 aprile 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1280 del 3 luglio 2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di introdurre un nuovo intervento, volto ad agevolare i “finanziamenti di importo limitato” per le esigenze di liquidità aziendale e tenuto conto di quanto previsto dai “Criteri di operatività del fondo di rotazione per la Concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese del settore secondario e terziario. (Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23)” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dal “Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a fronte delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.” di cui alla deliberazione n. 676 del 17 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;

3. di agevolare le PMI del settore commercio e dei servizi, come individuate dalla legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999, in quanto appartenenti alla più ampia classe del settore terziario, con le risorse a disposizione del Fondo di cui alla legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, limitatamente alle finalità della presente misura;

4. di disporre che le imprese artigiane richiedano l’agevolazione sui “finanziamenti agevolati di importo limitato”, secondo quanto previsto da specifico provvedimento, con riferimento al Fondo di rotazione per l’artigianato di cui dell’art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;

5. di definire i seguenti punti caratterizzanti lo strumento agevolativo dei “Finanziamenti d’importo limitato”:

a) l’introduzione di un nuovo scaglione di finanziamento, a partire da € 10.000,00 (diecimila) fino ad € 50.000,00 (cinquantamila) avente durata massima di rimborso pari a 5 anni, compreso il preammortamento massimo di 12 mesi;

b) fatta salva la possibilità da parte della PMI di presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo anche per il tramite delle banche finanziatrici convenzionate, le domande di agevolazione vanno presentate dai legali rappresentanti delle PMI ai Confidi che abbiano sottoscritto apposita convenzione con Veneto Sviluppo S.p.A., vigilati dalla Banca d’Italia, come definiti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono attività di intermediari finanziari, vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), sostituito con il vigente articolo 106 del T.U.B., per effetto dell’articolo 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento;

c) i Confidi convenzionati presenteranno a Veneto Sviluppo S.p.A., esclusivamente per il tramite di apposita procedura informatica, le domande di intervento complete della documentazione richiesta, comprensiva della delibera bancaria, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle domande medesime, previa verifica in ordine alla sussistenza, con riferimento all’impresa richiedente, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, nonché in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, escludendo in particolare le domande aventi le seguenti caratteristiche:

c.1) domande presentate da imprese con bilanci (o documentazione contabile-fiscale equivalente) consecutivamente in perdita negli ultimi tre esercizi, o da soggetti comunque definibili “imprese in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria;

c.2) domande presentate per importi di finanziamento agevolato superiori al 120% del fatturato dell’ultimo esercizio (come riveniente dai medesimi documenti di cui al punto c.1).

Alla data di presentazione da parte dell’impresa della domanda, completa della documentazione richiesta, comprensiva della delibera bancaria, il Confidi rilascerà una comunicazione attestante il ricevimento della domanda con indicazione del numero di protocollo e l’attribuzione del numero di pratica e da tale data decorrerà a carico del Confidi il termine di 15 giorni per il successivo inoltro alla Veneto Sviluppo S.p.A;

d) Veneto Sviluppo S.p.A. procede alla delibera di ammissione delle domande entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di finanziamento da parte del Confidi, attestante l’esito positivo delle verifiche effettuate. Successivamente procede all’erogazione della quota pubblica alla Banca finanziatrice in conformità alla disciplina regionale di riferimento per la singola domanda di agevolazione e secondo le modalità in uso;

e) la documentazione cartacea rimarrà depositata presso i Confidi convenzionati a disposizione delle verifiche e dei controlli di legge;

f) Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito dell’apposita convenzione di cui alla precedente lettera b), provvede a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell’accordo, qualora a seguito di verifica vengano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività da parte del Confidi, che saranno puntualmente definite nella convenzione medesima;

g) Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l’operatività dello strumento agevolativo in oggetto, ed in particolare l’attività di ciascun Confidi Convenzionato ed a fornirne periodicamente comunicazione alla Direzione Regionale Industria e Artigianato e Direzione Regionale Commercio;

6. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’odierno provvedimento, all’adeguamento delle procedure informatiche, all’approvazione dello schema di convenzione di cui alla lettera b) del precedente punto 5) ed alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’informazione relativa al nuovo strumento agevolativo dei “Finanziamenti d’importo limitato”;

7. di stabilire che per quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio ai “Criteri di utilizzo e modalità di gestione” di cui all’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e al “Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a fronte delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.” di cui alla deliberazione n. 676/2012 e successive modifiche e integrazioni;

8. di stabilire che possono convenzionarsi con Veneto Sviluppo SpA i Confidi, come definiti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono attività di intermediari finanziari, vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), sostituito con il vigente articolo 106 del T.U.B., per effetto dell’articolo 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento;

9. di stabilire che la Convenzione tra Veneto Sviluppo e il Confidi di cui al punto precedente deve prevedere l’impegno di quest’ultimo ad utilizzare le migliori condizioni commissionali applicabili tempo per tempo, a carico dell’impresa. In particolare, le eventuali commissioni a carico dell’impresa, applicate dal Confidi convenzionato per l’attività di presentazione e perfezionamento della domanda di agevolazione, non devono essere superiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del finanziamento richiesto ed, in ogni caso, fino ad un massimo di euro 200,00. Veneto Sviluppo provvede a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei Confidi convenzionati;

10. di stabilire che la presente deliberazione rimane in vigore fino al 30 giugno 2014, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti di Giunta Regionale;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo la massima urgenza e priorità di attuazione, per le motivazioni indicate in premessa, disponendo conseguentemente l’acquisizione in via successiva del previsto parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 5;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché sul sito internet della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia