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Copia Green Pass in azienda: adempimenti privacy

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Unione Metropolitana Venezia Rovigo, relativa alle disposizioni normative inerenti la gestione della Privacy in caso di conservazione del Green Pass in azienda.

La legge n.165/2021 ha convertito il DL n. 127 del 21 settembre 2021, introducendo alcune modifiche, fra le quali la previsione che consente al lavoratore di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19, venendo esonerato dai controlli, per tutta la durata della relativa validità.

La gestione della Privacy in caso di conservazione del Green Pass in azienda

Il Garante per la Privacy evidenziato le seguenti criticità insite in tale procedura:

  • l’impossibilità di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta come conseguenza del venir meno dei controlli a seguito della consegna di copia del green pass al datore di lavoro;
  • il contrasto con il divieto di conservazione e raccolta dei dati personali relativi al certificato verde ;
  • il fatto che il consenso implicito del lavoratore (volontaria consegna del certificato verde) non può ritenersi un valido presupposto di liceità del trattamento qualora, come nel caso del rapporto lavorativo, esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento;
  • la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento

Nel rammentare che l’articolo 3 del DL n. 127 del 2021, come modificato dalla legge di conversione, prevede unicamente la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare” il certificato verde, ma NON la possibilità per il datore di lavoro di chiederne la consegna, né l’obbligo di accettare la richiesta, di seguito si riportano gli adempimenti in materia di privacy che derivano per il datore di lavoro dall’acquisizione della copia del Green Pass:

  • predisporre un’informativa da rendere ai soggetti verificati;
  • aggiornare il registro delle attività di trattamento;
  • predisporre un’autorizzazione al trattamento per i soggetti incaricati alla verifica;
  • predisporre una nomina a responsabile del trattamento, nel caso in cui la verifica sia demandata a un soggetto esterno;
  • valutare, per i casi che lo consentono, il termine di conservazione dei dati personali dei soggetti verificati.

Si specifica che non è consentito utilizzare l’app per il Super green pass nei luoghi dove la legge non lo prescrive.
Sono infatti pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone, e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

Il Garante per la privacy ricorda che non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il sito ufficiale del Governo cliccando sul link che trovate di seguito.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento o supporto nell’applicazione della normativa.


FAQ DIGITAL GREEN PASS CERTIFICATE


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