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Centri Benessere Veneto – Chiarimenti della Direzione Industria e Artigianato e della Direzione Turismo

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Unione Metropolitana Venezia Rovigo contenente degli aggiornamenti relativi alla presenza dei “centri benessere” all’interno delle strutture ricettive forniti dalla Direzione Industria e Artigianato e della Direzione Turismo della Regione Veneto.

Il Centro Benessere all’interno dell’hotel può essere fruibile anche ai non alloggiati?

La legge regionale n. 11 del 2014, analogamente ad altre Regioni, ha introdotto una deroga alla legge n. 1/1990 limitatamente ai centri benessere costituiti da saune, vasche idromassaggio, bagni turco, bagni vapore e similari installati all’interno delle strutture ricettive e messi a disposizione dei solo ospiti. I requisiti igienici sanitari dei locali che ospitano tali apparecchiature non sono quelli previsti per l’attività di estetista, bensì quelli della circolare n. 13 del 1997 che detta i criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario. In pratica l’idoneità dei locali in cui vengono installate le predette apparecchiature deve essere verificata con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio.

Il Centro Benessere sopra descritto non può essere fruito dai non alloggiati.

Nello specifico la Regione del Veneto, a seguito dell’approvazione dell’art. 50 della Legge Regionale n. 11 del 2014, ha semplificato gli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive. La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

Come posso svolgere l’attività di estetica all’interno di un albergo?

L’attività di estetista è sempre soggetta a SCIA e all’obbligo del possesso dell’abilitazione professionale da parte dell’esercente/responsabile tecnico indipendentemente dal fatto che sia rivolta ai soli alloggiati o ad un pubblico indifferenziato.

A riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 del 1990 ha delineato con precisione che la professione estetica, a causa dei “gravi pericoli per la clientela che essa comporta quando sia esercitata senza la necessaria preparazione teorico-pratica, hanno indotto il legislatore a intervenire con una disciplina che, da un lato, prevede condizioni severe di accesso alla professione, dall’altro, impone a livello nazionale standards minimi di preparazione e di valutazione dei candidati.”.

Nell’attività di estetica può essere inquadrato il responsabile tecnico?

Per quanto riguarda la figura del responsabile tecnico, si richiama quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 1/1990 secondo cui “01. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.”

Tra responsabile tecnico e impresa deve sussistere un rapporto di immedesimazione idoneo ad abilitare l’impresa; tale rapporto è presente in caso di contratto di lavoro dipendente, che può essere a tempo pieno o parziale, dipende dagli orari di apertura del centro. Quando si eseguono le prestazioni tecniche il responsabile tecnico deve essere presente. Il rapporto di immedesimazione è escluso in caso di lavoro intermittente mentre sussiste in caso di lavoro somministrato.

Per ogni necessità i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione.

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