GRUPPO CONCESSIONARI AUTO

Targa Prova: Sentenza della Cassazione

Riportiamo di seguito il comunicato di Federmotorizzazione che analizza la recente sentenza dell Corte di Cassazione relativamente all’utilizzo della Targa Prova.

In merito alla nota questione relativa all’utilizzo della targa prova, messa in discussione dalla nota recente sentenza dalla Corte di Cassazione, dopo avere esperito gli opportuni approfondimenti, anche con il contributo degli uffici Confederali ed avendo attenzione alla opportuna presa di posizione di ANIA, che di seguito riportiamo, vi rassegniamo le seguenti considerazioni:

La citata sentenza della Cassazione Civile, sez. III 25/8/2020 n. 17665 sul tema targa prova che ha visto l’Organo di giustizia esprimersi come segue:

[…] Non è legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati e, di conseguenza, il veicolo a motore già immatricolato, deve essere “coperto” da autonoma polizza RCA non “coprendo” quella collegata alla targa prova

riteniamo possa causare un grosso danno a tutto il comparto automotive addetto alla riparazione e al settore rivendita di auto usate.

Prima di ragionare sulla questione però è giusto ricordare come già nel 2016 e nel 2018 era stata sollevata la questione senza che venisse trovata alcuna soluzione in merito.

Trattandosi di un tema assicurativo, riteniamo costruttivo riportare qui sotto l’opinione di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sulla questione sollevata dalla Cassazione:

– si tratta di una pronuncia di una singola Sezione della Corte di Cassazione e non di una sentenza emanata a Sezioni Unite, su di una fattispecie specifica che riguarda un veicolo targato e già coperto da una propria assicurazione di responsabilità civile;

– la questione targa prova, a prescindere dalla fattispecie che ha dato luogo alla pronuncia in questione, è oggettivamente complessa e sussistono divergenti interpretazioni delle norme in vigore recate dal D.P.R. n. 474 /2001, per le quali sono state elaborate proposte di modifica normativa sia in ambito ministeriale sia di iniziativa parlamentare finalizzate a chiarirne l’utilizzabilità anche per i veicoli già immatricolati e targati (ed eventualmente assicurati);

– ad una prima lettura, alcune delle considerazioni di ordine assicurativo formulate dalla Sezione Terza della Cassazione sollevano interrogativi di rilievo sotto il profilo assuntivo r.c. auto, che inducono ad un più accurato esame.

Ricordiamo dunque che la sentenza non ha forza di legge ma solo di orientamento per altri possibili casi simili.

Specificato quanto sopra, la questione ci tiene impegnati nel seguire l’evolversi della questione. L’utilizzo della targa prova, nel caso di collaudo di una vettura regolarmente immatricolata al cliente che l’affida per la manutenzione, permette agli operatori di avvalersi dell’assicurazione legata alla targa stessa, senza chiamare in causa l’assicurazione del cliente, tenendolo così indenne da ogni problematica assicurativa.

Ma la situazione peggiore riguarda la gestione dei veicoli usati acquistati dagli operatori del settore, infatti le norme in vigore consentono loro una intestazione “provvisoria” collegata all’attività: la così detta minivoltura introdotta con la Legge Dini, che ha il vantaggio da un lato di un costo molto basso e dall’altro libera pienamente dalla responsabilità del veicolo il cliente cedente (rispetto alle procedure precedenti che utilizzavano la Procura a vendere senza registrazione alla Motorizzazione).

Proprio questo concetto della provvisorietà non consente la stipula di una copertura assicurativa, senza trascurare le problematiche di costo.

L’operatore dell’usato ha necessità di spostamenti del veicolo per la manutenzione, per la distribuzione nei diversi punti vendita, per il collaudo e la prova con il potenziale cliente finale.

In questo periodo in particolare, nel quale il settore appare già dilaniato dalla grave crisi economica che stiamo attraversando e che vede il mondo automotive tra i più colpiti, (basti ricordare che i dati cumulati dell’immatricolato al 31 agosto 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mostra un calo del 38,93%), non possiamo permetterci un tale aggravamento delle modalità di lavoro, fino a mettere in discussione l’intero comparto dell’usato.


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