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Disposizioni per le Agenzie di Viaggio

L’Ufficio Legale di FIAVET, tramite l’Avvocato Federico Lucarelli, fornisce dei chiarimenti relativi ai “Viaggi Business” e “Viaggi Leisure”, alla luce del DPCM 09/03/2020.

Con il DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9.3.2020, le misure di contenimento previste all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per le zone già considerate “rosse” (Lombardia e altri Comuni ivi indicati) sono state estese su tutto il territorio nazionale.

Tra queste misure vi è anche quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza….”.

In base alle direttive fornite dal Ministero dell’Interno, i casi di deroga dal divieto di spostamento devono essere autocertificati alle Forze dell’Ordine.

Pertanto, si ritiene che ad oggi solo per il Business Travel ci si possa spostare e viaggiare, ma non per viaggi “leisure”.

Ciò fino al 3 Aprile 2020, salvo prossime modifiche.

È applicabile il regime di cui al V comma dell’art. 28 del D.L. 9/2020, che prendendo atto dell’impossibilità dei turisti di effettuare il viaggio, consente loro di recedere ai sensi del IV comma dell’art. 41 del Codice del Turismo, con diritto dell’organizzatore di offrire un pacchetto sostitutivo, oppure un voucher di importo pari rimborso con durata un anno, in luogo del rimborso pecuniario.

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