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Decreto Cura Italia: Aggiornamento per Mobilieri e Negozi d’arredamento

Riportiamo un articolo di FEDERMOBILI che analizza alcuni punti del Decreto n.18 del 17 Marzo 2020, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia.

Questo intervento del Governo ha, come obiettivo, quello di limitare gli effetti negativi dell’Emergenza Coronavirus COVID-19 e, di conseguenza, è fondamentale capirne l’impatto per mobilieri e negozi d’arredamento.

Di seguito il testo dell’articolo:

Disposizioni in materia di credito contenute nel DL Cura Italia

Il Decreto-legge Cura Italia, ha introdotto alcune prime disposizioni per cercare di fronteggiare la carenza di liquidità che interessa imprese e professionisti la cui attività è danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Si riepilogano le principali misure in materia di sospensione e allungamento dei prestiti contenute nel DL:

Art. 49, comma 1, lettera d)
Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Art. 49, comma 1, lettera k)
Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, i nuovi finanziamenti di durata pari 18 mesi (meno un giorno) fino a 3 mila euro erogati da banche e intermediari finanziari a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata all’emergenza COVID-19. E’ necessaria al riguardo una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Art. 56
Le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia (es. operatori di microcredito) possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • a. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • b. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • c. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione con la quale l’impresa chiede alla banca o all’intermediario finanziario la sospensione del rimborso dei prestiti, deve essere integrata con una dichiarazione con la quale l’Impresa “autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Possono beneficiare delle misure di sospensione le Imprese le cui esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 non erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

“Per quanto ritenga che le misure adottate – commenta il Presidente di Federmobili Mauro Mamoli – siano insufficienti per supportare le esigenze finanziarie delle imprese in generale, e del nostro settore in particolare, in modo concreto ed efficace, mi sento in obbligo di denunciare la gravità dei ritardi con cui queste stesse prime misure potranno diventare operative. La scadenza dei pagamenti di fine mese è alle porte e agli operatori che si sono rivolti in questi giorni alle banche, per chiedere che almeno quanto previsto dal Decreto Legge venisse applicato, è stato risposto, nel migliore dei casi, che non ci sono ancora le condizioni operative per poter procedere”

L’ azione di FEDERMOBILI

Sostenuti e incalzati dalle molteplici sollecitazioni giunte dai negozi di arredamento di diversi territori, stiamo agendo su tre fronti per cercare soluzioni che supportino le esigenze di liquidità delle imprese del nostro settore.

1. MIGLIORARE E INTEGRARE LE MISURE PREVISTE

In particolare ci siamo attivati per:

• rendere più efficaci le misure previste dal DL, proponendo in sede di discussione del decreto in Parlamento emendamenti volti ad allungare i tempi di moratoria dei prestiti e a garantire una maggiore flessibilità e celerità per la concessione di credito di importo inferiore ad una determinata soglia;
• prevedere, oltre alle misure già adottate in materia di prestiti e garanzie, un intervento rapido nella forma di contributo a fondo perduto per sostenere le spese di funzionamento delle imprese obbligate a sospendere la propria attività con conseguenti perdite di fatturato;

Su entrambe le richieste abbiamo avuto rassicurazioni da Confcommercio che le istanze sono state avanzate alle competenti sedi.

2. ACCELERARE L’OPERATIVITÀ’ DELLE MISURE GIÀ PREVISTE

In particolare chiedendo all’Associazione Bancaria Italiana di sensibilizzare e sollecitare gli istituiti di credito.

In merito a questo segnaliamo che il Ministero Economia e Finanze ha emanato specifiche FAQ, anche in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall’ABI, con le quali ha fornito prime indicazioni in merito alle misure introdotte dal DL Cura Italia a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica. Tra gli altri ha precisato questi punti:

• Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

• Modalità di accesso alle misure
I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca o intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. In base a quanto precisato dall’Associazione Bancaria con circolare del 24 marzo, la banca non è tenuta quindi a verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

Secondo quanto precisato dal Ministero, nella comunicazione, l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:
– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
– “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI di cui all’art. 49, che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa del 6 marzo scorso .

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Si ricorda che, in merito alle condizioni economiche applicate alla moratoria, la normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

3. PROPOSTA DI INTERVENTO COMUNE CON FEDERLEGNOARREDO

La proposta che in concreto abbiamo avanzato a FederlegnoArredo, nell’ambito del già auspicato “Patto di Solidarietà tra Imprese”, è di farci promotori, come Federmobili e FederlegnoArredo, di un accordo da conseguirsi tra i principali produttori del settore in modo da coprire circa il 60% del fatturato dell’indotto, che porti a definire una percentuale massima sostenibile di sospensione dei pagamenti da concedere ai clienti rivenditori nel comune interesse del Sistema Arredo, nell’attesa che le misure di sostegno finanziario alle imprese previste dal decreto legge Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) possano divenire operative ed essere rafforzate grazie anche alle proposte avanzate dalle stesse Federmobili e FederlegnoArredo.

“Ribadisco – precisa sempre il presidente Mamoli – che non chiediamo all’Industria di fare da banca alla Distribuzione ma un’azione comune che salvaguardi posti di lavoro e sopravvivenza post emergenza di molte imprese che sostengono quotidianamente l’economia Italiana, nell’attesa che possano materializzarsi gli auspicati e attesi aiuti dello Stato.
Questi ultimi potrebbero essere rafforzati ad esempio, richiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia Statale per le scadenze dei rivenditori nei confronti delle industrie per i prossimi 4/6 mesi con rateizzazione in 10 mesi da gennaio 2021 – esclusi agosto e dicembre – con tassi di interesse “Europei”, sempre con un’azione comune, supportata dalle nostre rispettive Confederazioni.
Interventi mirati, che vanno da noi sbloccati e potenziati con la massima urgenza, onde evitare conseguenze irrimediabili che potrebbero essere deleterie per il Sistema Arredo in Italia con ripercussioni anche sul mercato estero”.