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COVID-19: Adempimenti su utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati

La Circolare Prot. 300/A/3576/20/115/28 ( CLICCA QUI PER CONSULTARLA ) contiene una rassegna degli adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che utilizzano i mezzi di trasporto, pubblici o privati, nonché gli esercizi di somministrazione e ristorazione situate nelle aree di servizio lungo la rete stradale, alla luce delle ultime disposizioni introdotte dal DPCM 17 Maggio u.s..

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero degli Interni, alla luce del prevedibile aumento di traffico lungo le strade a seguito della progressiva ripresa delle attività economiche, ha fornito a prefetture e uffici della polizia alcune prime indicazioni per l’omogeneità delle attività di controllo, a seguito delle ultime disposizioni introdotte con il DPCM 17 maggio 2020.

In particolare, con riferimento alle prescrizioni di sicurezza nell’utilizzo di un mezzo adibito al trasporto di cose, la circolare richiama il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore dei trasporti e della logistica (allegato 14 del DPCM), estrapolando da esso, ai fini di una più chiara individuazione degli adempimenti richiesti a ciascun soggetto coinvolto, alcuni casi puntuali, cui si rinvia per un’esaustiva trattazione.

In maniera analoga, per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza nell’utilizzo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone, la circolare richiama il rispetto del citato Protocollo e delle specifiche linee guida sul trasporto pubblico (allegato 15 del DPCM), riportando in casi puntuali, gli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti, nonché le raccomandazioni previste, che in quanto tali, non possono essere oggetto di sanzione, se disattese.

La circolare evidenzia che i controlli, che dovranno essere svolti contemperando le esigenze di continuità dei servizi con quelle di sicurezza di lavoratori e utenti, assumono una rilevanza prioritaria. Le prescrizioni esposte nei richiamati documenti allegati al DPCM, costituiscono, infatti, oggetto di controllo da parte degli organi di polizia stradale ed il loro mancato rispetto, qualora non costituisca più grave reato ai sensi del D.Lgs 81/2008, è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020.

A questo proposito, la circolare evidenzia, inoltre, che in tema di sanzioni si dovranno tenere in considerazione, anche, le eventuali ulteriori disposizioni più restrittive adottate, a livello locale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del richiamato D.L. 19/2020.

La circolare indica, poi, per ciascun adempimento dovuto o caso in precedenza esposto, il soggetto da sanzionare, in caso di inosservanza.

In materia di sanzioni accessorie, la circolare ribadisce che ai sensi dell’art. 2 del D.L. 3/2020, le violazioni delle disposizioni contenute nel DPCM 17 maggio, comportano, anche, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio/attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’ente accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell’esercizio/attività per un periodo non superiore a 5 giorni, a fini cautelari, per evitare la reiterazione della violazione.

A questo proposito, la circolare precisa che, nel caso in cui vengano accertate violazioni dei protocolli di sicurezza, per l’operatore di polizia ci siano margini molto stretti per non procedere all’applicazione della richiamata disposizione cautelare. In particolare, la sospensione dell’attività di trasporto dovrà essere disposta ogni volta che il ripristino delle condizioni di sicurezza non potrà avvenire nell’immediato.

Inoltre, con riferimento agli esercizi di somministrazione e ristorazione presso le aree di servizio lungo la rete stradale, la nota ribadisce che, ove le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle attività con l’andamento dell’epidemia nei propri territori, e abbiano individuato protocolli e linee guida per il contenimento del contagio, è consentita l’attività di ristorazione, anche, con modalità diverse dall’asporto, in conformità a tali protocolli e linee guida.

La circolare richiama, pertanto, l’esigenza per gli addetti ai controlli, di verificare di volta in volta, il rispetto di tali protocolli regionali. L’inosservanza delle prescrizioni, continua la nota, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 4 del D.L. 19/2020, in capo ai soggetti rispettivamente tenuti ai previsti adempimenti.

Questa precisazione dovrebbe consentire di superare definitivamente le resistenze frapposte dalla polizia stradale ai titolari di pubblici esercizi situati nelle aree di servizio di alcuni compartimenti come segnalato dal territorio.

Per quanto riguarda, infine, il personale viaggiante in ingresso in Italia, la circolare ribadisce che, ai sensi delle recenti modifiche introdotte alla disciplina con il DPCM 17 Aprile, i conducenti e ogni altro lavoratore, rientrante nella definizione di personale viaggiante, impiegati nel settore dell’autotrasporto, a prescindere dalla loro cittadinanza e residenza, nonché dalla sede dell’impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia, senza alcuna formalità.

Rimane ferma fino al 2 giugno, precisa la circolare, l’esigenza di rendere una dichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, che attesti la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione della deroga.

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