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Sicurezza sul lavoro: Individuazione e Formazione del Preposto

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, relativo all’individuazione del preposto e obblighi formativi in materia di salute e sicurezza .

Nel corso dell’iter di conversione del D.L. 146/21 (ora legge 17 dicembre 2021, n. 215) è stata inserita, all’interno del comma 1, dell’art. 18 del D.Lgs 81/08, la lettera b-bis) che introduce il nuovo obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

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La definizione di Preposto per la Sicurezza

Va intanto richiamato l’art. 2, comma 1, lett.e), del D.Lgs 81/08, che contiene la definizione di «preposto», ovvero: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione del preposto, ma è consigliabile formalizzare tale individuazione in modo da poter portare a conoscenza lo stesso dell’incarico attribuitogli.

Quando individuare il Preposto per la Sicurezza

Questa nuova disposizione relativa all’obbligo di individuazione della figura del preposto, si presta ad una lettura particolarmente complessa e di non agevole interpretazione – su cui è stato sollecitato un intervento di chiarificazione da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – anche e soprattutto per quanto concerne il suo effettivo campo di applicazione, se cioè il preposto debba essere presente in tutti i contesti lavorativi, compresi quei casi ove la sua individuazione risulterebbe pleonastica.

Nel propendere per una interpretazione più “estensiva” della norma, e in aderenza alle finalità del T.U. sicurezza – che mira ad una tutela prevenzionistica incentrata sulla collaborazione dei lavoratori e allo sviluppo della “cultura della sicurezza” – sarebbe ragionevole ritenere che tale obbligo di individuazione possa essere circoscritto solo a quei contesti lavorativi – in parte già definiti dal legislatore nella c.d parte speciale del T.U. Sicurezza – le cui dimensioni o la cui complessità organizzativa o la particolare rischiosità delle operazioni da effettuare non consentono al datore di lavoro di svolgere personalmente e direttamente le funzioni di vigilanza.

Ovviamente, la valutazione della necessità o le motivazioni che hanno determinato la scelta del datore di lavoro di non dar luogo alla individuazione del preposto nel proprio ambito organizzativo aziendale, dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

La Formazione del Preposto per la Sicurezza

Le attività formative (8 ore) e l’aggiornamento periodico (6 ore) dovranno essere svolti in presenza e essere ripetute con cadenza biennale (e non più quinquennale) o, comunque, quando si renda necessario in relazione all’evoluzione dei rischi o in presenza di nuovi rischi. I dettagli formativi verranno stabiliti nell’Accordo Conferenza Stato Regioni che, inizialmente, era da adottarsi entro il 30 giugno 2022.

In assenza del nuovo Accordo, quindi, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

Si precisa che la persona individuata come Preposto potrà svolgere la formazione previo svolgimento e superamento dei corsi Sicurezza Lavoratori Generale e Specifica.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il link accessibile cliccando sul pulsante che troverete di seguito.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità.


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