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Aggiornamento obblighi informativi delle erogazioni pubbliche

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Riportiamo di seguito comunicato di Confcommercio Nazionale relativo alla Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni”) riguardante gli obblighi informativi delle aziende rispetto alle erogazioni pubbliche ricevute.

L’articolo 3, comma 6-bis della legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, (c.d. decreto Semplificazioni fiscali), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, apporta alcune modifiche relativamente agli obblighi informativi delle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1, commi 125 e 125-bis della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Come noto, tale disposizione prevede un obbligo di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, nonché con società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, i commi 125 e 125-bis del predetto articolo 1, prevedono, per i soggetti che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, l’obbligo di darne specifica comunicazione.

L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia, complessivamente, nell’esercizio finanziario, pari o superiore a 10.000 euro ed avviene secondo modalità e termini di adempimento differenziati in ragione della natura del soggetto beneficiario dell’erogazione.

Tali modalità e termini sono stati, in parte, modificati dalla legge di conversione al decreto “Semplificazioni fiscali”. Di seguito, si fornisce un’analisi della disciplina pre e ante modifiche.

I nuovi obblighi informativi introdotti dal Decreto Semplificazioni

In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni, con l’inserimento del comma 6-bis all’articolo 3, viene stabilito che “Fermo restando il termine ordinario del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

La modifica normativa, nonostante l’esplicito richiamo agli enti, è indirizzata a tutti i soggetti destinatari di aiuti pubblici (enti e imprese), che provvedono all’adempimento dell’obbligo comunicativo sui propri siti internet o su quelli delle associazioni di categoria di appartenenza.

In particolare, la norma sembrerebbe finalizzata ad evitare un doppio adempimento in capo a quei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile i quali sono, comunque, obbligati alla redazione della nota integrativa, seppur con le particolari indicazioni previste dal comma 5 del predetto articolo 2435-bis c.c.

Tali soggetti, infatti, nella versione precedente alla modifica in esame erano destinatari, paradossalmente, di un doppio obbligo comunicativo: sia nella nota integrativa del bilancio che sul portate internet.

Pertanto, la norma, pur in assenza di relazioni parlamentari illustrative, va letta nel senso dell’alternatività tra le due modalità pubblicitarie per coloro che provvedono alla redazione della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, così da evitare che i soggetti di minore dimensione siano destinatari di maggiori oneri e adempimenti rispetto a quelli di maggiore dimensione.

Dunque, i predetti soggetti, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, possono alternativamente provvedere all’adempimento comunicativo entro il termine per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

Le sanzioni

L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le suddette sanzioni si applicano:

dal 1° luglio 2022, per le infrazioni commesse nel 2021 (art. 11-sexiesdecies, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87);

dal 1° gennaio 2023, per le infrazioni commesse nel 2022 (art. 3-septies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15).

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